La Medicina Veterinaria è una professione sanitaria e come tale soggetta a vigilanza (art. 99 T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 , n° 1265). L’art. 2229 del Codice Civile prevede che la legge stabilisca le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Successivamente il D.Lgs. 13 settembre 1946 n° 223 ha riconosciuto gli ordini delle professioni sanitarie (associazioni professionali) e dettato le norme per l’esercizio di esse.
La professione di Medico Veterinario rientra, quindi, tra le professioni intellettuali per le quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in uno specifico Albo. Il loro esercizio è sottoposto a precise condizioni, per la rilevanza sociale e la specificità delle competenze necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini nell’ambito della dei servizi di pubblica necessità.
L’Ordine professionale si configura come Ente espressione di una potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che si sono voluti per garantire da una parte con il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge, e dall’altra con il controllo della correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini, ed a tutela del decoro della professione.
L’iscrizione all’albo costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio della professione. Anche se si è in possesso della laurea e l’abilitazione, la mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione e diventa di fatto un abuso di professione.
L’iscritto ha l’obbligo di osservare le regole comportamentali e la deontologia professionale, autonomamente elaborate dall’Organo della professione e raccolte in un Codice – Codice deontologico – che stabilisce gli speciali doveri del professionista.
L’esercizio della Medicina Veterinaria è tutelato come prassi, si basa su un insieme di conoscenze tecnico-scientifiche espresse al più alto e aggiornato livello, ma si fonda anche su un insieme di regole comportamentali, di ispirazione etica e sociale, capaci di realizzare un’ideale definizione professionale corrispondente ad ogni esigenza etica e giuridica.
All’Ordine professionale è riconosciuto, nell’ambito di un principio di autogoverno della professione, il potere di emanare norme interne di deontologia, vincolanti per gli iscritti.
Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, attribuito espressamente dalla legge all’Ordine, implica che esso è esercitabile non solo in via repressiva attraverso l’irrogazione di sanzioni ma anche in via preventiva attraverso l’emanazione di norme deontologiche che attengono al piano della mera correttezza comportamentale.