Gli Ordini furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.
Successivamente furono soppressi nel marzo 1935, con un articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.
L’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (OMV) è oggi un ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, i suoi atti amministrativi sono sottratti al controllo esterno di legittimità. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani con sede in Roma.
L’assemblea annuale degli iscritti si riunisce normalmente nel mese di gennaio di ciascun anno. E’ valida, in prima convocazione, se intervengono almeno un quarto degli iscritti.
Sono computati come intervenuti anche gli iscritti rappresentati per delega.
In mancanza del suddetto numero legale l’assemblea in seconda convocazione assume validità con qualunque numero di presenti purché maggiore del numero dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dell'assemblea avvengono o per scrutinio segreto, o per appello nominale, o per alzata e seduta.
Ogni tre anni e nel mese di novembre in cui il Consiglio scade viene convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio.
Viene inviato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo l’avviso di convocazione.
Sono eleggibili tutti gli iscritti.
Il Presidente dell’Ordine predispone i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e provvede alla chiusura dell’urna e alla formazione del plico degli atti relativi alle operazioni di voto. Lo stesso costata l’integrità dei sigilli alla riapertura del seggio e dichiara la chiusa votazione.
Il Consiglio acquisisce le notizie lesive del decoro e dell’indipendenza della professione e provvede di conseguenza con gli strumenti di sua pertinenza.
All’esercizio del potere disciplinare di propria competenza.
Il Consiglio dell’Ordine sottopone a procedimento disciplinare i sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Il Presidente:
Il Consiglio nell’ambito delle periodiche riunioni con il concorso dei revisori dei conti provvede a deliberare i rendiconti amministrativi della gestione patrimoniale dell’ente.
Concorrere con le autorità locali nelle materie di comune interesse
Il Consiglio nomina i rappresentanti dell’Ordine presso le commissioni, gli enti, le organizzazioni di carattere comunale e provinciale di comune interesse.
Promuovere e favorire le attività culturali per gli iscritti
Il Consiglio si interpone, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.