Servizi per gli Iscritti

La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alla sue “doti” di tracciabilità ed inviolabilità, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il sistema garantisce la sicurezza del contenuto di ogni comunicazione, impedendo modifiche ai messaggi e ai relativi allegati. Attesta inoltre data e ora esatta della spedizione e dell’avvenuto ricevimento attraverso un’apposita ricevuta, che costituisce a tutti gli effetti prova legale dell’invio/ricevimento.

In caso di smarrimento della ricevuta, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata dal gestore del servizio per 30 mesi e consente la riproduzione della ricevuta con lo stesso valore giuridico dell’originale. Un messaggio di PEC viene certificato in ogni fase del suo percorso: l’utente che invia un messaggio tramite questo sistema riceverà una ricevuta per la presa in carico del messaggio da parte del suo mail server, una ricevuta per l’arrivo del messaggio sul mail server del destinatario (solo se anch’egli è utente di PEC), ed infine una ricevuta della consegna del messaggio nella casella del destinatario (anche in questo caso solo se anch’egli è utente di PEC). Queste ricevute non si limitano a certificare data e ora, ma anche l’oggetto del messaggio e-mail e la presenza di eventuali allegati.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. La parte interessante per i Collegi è quanto riportato dai commi 7 e 8 dell’art. 16:

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l’intento di assolvere agli obblighi di legge e di promuovere fra tutti gli iscritti la più ampia diffusione della PEC per incentivarne quanto più possibile l’utilizzo, l’Ordine di Ravenna ha deciso di venire in soccorso dei Colleghi che non l’abbiano ancora attivata, proponendone l’acquisto in convenzione con il fornitore Aruba al costo di € 1.50 + IVA (tot € 1,82). Detto importo sarà addebitato contestualmente alla quota annua dovuta per l’iscrizione all’Albo.

Per l’attivazione della casella è necessario compilare e sottoscrivere il MODULO DI ADESIONE ALLA PEC  e spedirlo o consegnarlo o inviarlo tramite fax al 0544/404063 o  E-mail: veterinari.ravenna@gmail.com – alla segreteria dell’Ordine.

La legge n. 148 del 2011 e successiva Legge n.24 del 2017 hanno stabilito l’obbligo di sottoscrivere per tutti i liberi professionisti iscritti ad un Albo Professionale, anche attraverso convenzioni collettive, una Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile relativa all’esercizio della professione.

Pertanto il Medico Veterinario è obbligato a sottoscrivere una polizza RC Professionale per l’esercizio della professione.

Per gli iscritti la FNOVI ha reso disponibile ed attivato una piattaforma informatica per procedere all’emissione diretta della polizza di Responsabilità Civile Professionale sulla base dell’accordo quadro tra FNOVI, Marsh e HDI.

Premesso che la polizza FNOVI-HDI prevede la copertura assicurativa dell’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa, il sito prevede inizialmente la necessità di rispondere ad alcuni quesiti volti a determinare l’effettiva esposizione al rischio di alcune particolari attività e quindi individuare la soluzione assicurativa più adeguata tra le opzioni disponibili.

Per maggiori informazioni sulla polizza RC Professionale in convenzione con FNOVI clicca qui–>Scheda informativa polizza RC Professionale FNOVI

L’ECM è il processo di formazione e sviluppo professionale mediante il quale il professionista sanitario aggiorna le sue conoscenze per rispondere alle esigenze della sanità pubblica veterinaria e dei veterinari libero professionisti.

I Veterinari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire prestazioni qualitativamente utili; difatti,  la legge 148/2011 prevede che “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare sanzionato ai sensi dei codici deontologici”.  Il nostro Codice deontologico qualifica l’aggiornamento e la formazione professionale fra i doveri del professionista e attribuisce agli Ordini la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo formativo in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale.

Dall’entrata in vigore del Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria, i Medici veterinari misurano la loro formazione avvalendosi anche del sistema Sviluppo Professionale Continuo (SPC). Il nuovo Regolamento non va a sovrapporsi alla legislazione vigente in materia di Educazione Continua in Medicina. Il sistema SPC si va ad affiancare all’attuale sistema ECM, non lo soppianta. Il monte crediti necessario rimane di 150 crediti per triennio e le due tipologie di crediti, a fini ordinistici, possono essere sommati.

Il sanitario potrà verificare la propria situazione riguardante i Crediti ECM al seguente link  https://application.cogeaps.it/login, mentre per ulteriori informazioni in merito ad altri sistemi di certificazione riconosciuti per i Medici Veterinari (SPC)  potrà consultare la sezione apposita del sito web della FNOVI.